1. Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del «culto di Satana» che, operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguono le proprie finalità con riti e con atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio delle religioni e con abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona.
1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le pene sono aumentate se il reato è commesso nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche».
1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 609-undecies. - (Abuso rituale satanico-esoterico). - L'abuso rituale satanico-esoterico consiste in ogni atto di violenza fisica o psichica, compiuto nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche, singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima.
Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 609-duodecies. - (Circostanze aggravanti). - Per il reato di cui all'articolo
1) con l'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche o narcotiche ovvero mediante atti intimidatori;
2) con atti di vampirismo, scarnificazione e cannibalismo.
La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un turbamento psichico duraturo o una lesione personale.
La pena è aumentata di due terzi se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583.
La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il reato è commesso:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) dall'ascendente, dal genitore adottivo o dal tutore nei confronti di persona minorenne;
3) da parte di tre o più persone.
La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il reato è commesso con atti di violenza sessuale».